231 e Gruppi societari

 

Il D.Lgs. 231/2001 non contiene disposizioni specifiche rivolte ai gruppi societari e alla loro eventuale responsabilità “amministrativa”.

Con la riforma del diritto societario del 2003 è stata introdotta, agli artt. 2497 e seguenti del codice civile, in tema di responsabilità delle società di capitali, una disciplina minima relativa alla “direzione e coordinamento” delle società che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato o che esercitano un controllo sulle società partecipate (si tratta delle questioni relative ai vantaggi compensativi).

Nel caso di esistenza di un gruppo imprenditoriale possono in ogni caso derivare delle responsabilità in capo agli amministratori della società controllante nei confronti dei soci, degli amministratori e dei creditori della controllata laddove, nell’esercizio dell’attività della holding, vengano procurati danni alla o alle società appartenenti al gruppo. 

Nel codice e nel diritto penale la nozione di “gruppo” ha una valenza esclusivamente economica, non giuridica, perché il gruppo non è preso in considerazione.

Ne deriva che ogni società ha una propria autonomia, in conseguenza della quale i relativi amministratori sono tenuti a perseguire gli interessi dello stesso ente per cui svolgono le loro funzioni.

Di conseguenza anche nell’ambito dei gruppi di società si applicano le regole del D.Lgs. 231/2001, che prescrivono responsabilità in caso di commissione di determinati reati da parte di autori che abbiano le qualifiche oggettive e soggettive che abbiamo in precedenza esaminato: ciascuna società, per il tramite dei propri amministratori, è tenuta ad adempiere ai doveri che su di essa incombono e ne risponde in caso di mancata osservanza.

La responsabilità della holding, dunque, può essere affermata solo a seguito della prova, da parte dell’accusa, di tutti i presupposti di cui al D.Lgs. 231/2001 in carico alla stessa.

Escluso, dalla giurisprudenza e dottrina maggioritarie, che la holding rivesta una posizione di garanzia che le imponga un obbligo giuridico di impedire l’evento, oltre alla qualifica degli autori del reato dovrà essere dimostrato anche che quest’ultimo è stato commesso nell’interesse e a beneficio della controllante.

Saranno dunque possibili responsabilità del gruppo in senso “verticale”, ossia della holding, o controllante, ma anche in senso “orizzontale”, ossia la responsabilità di una società per reati commessi da una società “sorella”.

La società holding o la controllante potranno essere ritenute responsabili del reato commesso nell’ambito dell’attività di una società controllata se il soggetto che agisce per conto della holding concorre con l’autore del reato a favore della controllata e possa ritenersi che la holding abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un interesse effettivo per il tramite del reato commesso nell’ambito dell’attività svolta dalla controllata.

Per converso, una società del gruppo potrà essere chiamata a rispondere del reato commesso nell’ambito di attività svolte dalle società sorelle o collegate laddove un soggetto, che agisca per conto della società, concorra nella commissione del reato e la società ne tragga un concreto vantaggio o persegua un effettivo interesse tramite il reato commesso.