IL MINISTERO DETTA LE LINEE OPERATIVE PER LA “FASE 2”

Emanata la direttiva del Ministero ai Prefetti in ordine alle interpretazioni da dare alle disposizioni del DPCM 26 aprile, applicabili sul territorio nazionale da domani 4 sino al 17 maggio prossimo e per il quale si veda qui: https://studiolegalebroglia.com/2020/04/27/dpcm-26-aprile-2020-inizia-la-fase-due/.

Spostamenti

Confermate le limitazioni alla possibilità di spostarsi, solo all’interno della regione di residenza o domicilio, in relazione

  • a comprovate esigenze lavorative,
  • situazioni di necessità ovvero
  • per motivi di salute, il provvedimento inserisce, quali spostamenti considerati “necessari e per tanto considerati giustificati”, gli
  • spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato
  1. il divieto di assembramento,
  2. il distanziamento interpersonale di almeno un metro e
  3. vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
I “congiunti”

Facendo riferimento “al quadro normativo e giurisprudenziale” vengono ritenuti tali i “coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e affetti“. In nota il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 46351/2014 (*). Nella richiamata decisione, peraltro, la nozione di “stabile legame affettivo” pare estesa “alla sfera relazionale della persona, in quanto tale”, come individuata nella Costituzione: se, dunque, non può limitarsi l’interpretazione alla sola sfera coniugale, pare agevole immaginare che assisteremo a interpretazioni duttili e multiformi del rapporto relazionale di “duratura e significativa comunanza di vita e affetti”.

Consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza ma non gli spostamenti “fuori” regione se non per i motivi indicati, all’evidente scopo di limitare viaggi, uscite fuori porta e week end nelle seconde case.

Modalità “giustificative”

Permane la linea di controllo che demanda agli agenti accertatori il potere di “chiedere di giustificare” la presenza fuori casa, da rendere, sibilinamente, “con le modalità consentite”. Sembrerebbe dunque finito il momento delle “autodichiarazioni”.

Aree pubbliche e private

Resta il divieto di assembramento mentre l’accesso a parchi, ville giardini, se non diversamente regolato a livello locale sarà possibile nel rispetto dei canoni già visti del divieto di assembramento, della distanza interpersonale e dell’adozione di misure personali protettive.

Attività motoria e sportiva

Ribadito il generale “divieto di attività ludica o ricreativa” ma consentito (sic!) lo “svolgimento di attività sportiva o motoria sia individualmente che con un accompagnatore” per i minori e le persone no autosufficienti.

La norma pertanto “reintroduce l’attività sportiva fra quelle consentite rimuovendo, tanto per l’attività sportiva che per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione.”

Sportivi professionisti o di interesse nazionale abilitati a sessioni di allenamento individuale.

Cerimonie funebri

Consentito lo svolgimento con l’esclusiva partecipazione di congiunti e fino a un massimo di 15 persone.

Attività commerciali al dettaglio

Inserite, nel corpo delle precedenti attività, il commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Ristorazione

Confermata la sospensione delle attività ma consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento sia per il trasporto. Consentita, soprattutto, la ristorazione con asporto.

Confermato il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di evitare, in ogni caso, gli assembramenti.

Attività produttive industriali e commerciali

La direttiva conferma che le numerose attività consentite da domani dovranno rispettare i contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile da Governo e parti sociali (*).

Per effetto dell’inserimento nel DPCM di diverse attività, viene eliminata la necessità della preventiva comunicazione al Prefetto, così come della necessità di preventiva autorizzazione (la richiesta al prefetto rimane per le sole attività “sospese in quanto non incluse nell’elenco di cui all’allegato 3 del DPCM e al solo fine di ammettere l’accesso per attività di vigilanza, conservative e manutentive, di gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione e per spedizioni).

Il sistema della verifica della sussistenza delle condizioni richieste viene sostituito “con un regime di controlli sull’osservanza delle prescrizioni contenute nei protocolli” (v. supra).

La direttiva richiede alle prefetture il coordinamento e la pianificazione delle attività “finalizzate a garantire un’attenta vigilanza sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza”.

Opereranno in tal senso “nuclei a composizione mista” con apporti del personale delle articolazioni territoriali, i VV.FF., l’Ispettorato del Lavoro, i Carabinieri dei nuclei per la tutela del lavoro e le ASL.

Viene ribadito che il sistema sanzionatorio previsto dai protocolli è corredato da sanzioni amministrative, salvo il fatto contestato costituisca reato.

La verifica di eventuali illeciti penali avrà come faro orientativo la disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

Tornando all’accertamento e alla eventuale contestazione dell’illecito, sarà possibile procedere in loco alla “chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni”.

Protezione delle vie respiratorie

Viene sottolineato “l’obbligo (che non riguarda i bambini al di sotto dei sei anni o soggetti con disabilità che non consentano tali modalità) di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

La direttiva è scaricabile qui:

DIRETTIVA MINISTRO INTERNO.pdf