Corona Virus: DPCM 8 marzo 2020. Lavoro e spostamenti

 

 

In seguito alla pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante misure urgenti per il contenimento della crisi epidemiologica derivante dalla diffusione dell’ormai famigerato covid-19, che dispone, per l’intera Lombardia e molte province limitrofe e non solo, notevoli limitazioni agli spostamenti, sono intervenuti sia il Capo della Protezione Civile sia, soprattutto, in relazione agli spostamenti che avvengano per ragioni lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, il Ministero dell’Interno (per una sintesi, sia consentito rinviare alla pubblicazione avvenuta ieri in tarda serata, su https://studiolegalebroglia.com/2020/03/08/coronavirus-il-dpcm-8-marzo-2020/); successivamente, sono giunti i primi modelli di autodichiarazione che saranno forniti agli organi deputati ai controlli.

 

La Direttiva del Ministero dell’interno ai Prefetti

 

La Direttiva prevede specifici controlli atti a verificare l’osservanza delle prescrizioni relative alle limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche, in entrata e uscita dai territori in relazione ai quali è stato disposto il “contenimento rafforzato”.

Fermo restando il divieto assoluto di mobilità per le persone soggette alle misure della quarantena e al “vivo” suggerimento” alle persone che manifestino sintomi influenzali o con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi di evitare di lasciare le proprie abitazioni, nei territori in questione le persone fisiche possono spostarsi esclusivamente

  • per esigenze lavorative,
  • per situazioni di necessità o
  • per motivi di salute.

Tali condizioni devono essere attestate con una (auto) dichiarazione resa, anche seduta stante, alle forze di polizia.

Appare pertanto in primo luogo necessario sottolineare che i divieti e le restrizioni agli spostamenti riguardano le persone fisiche e sono evidentemente volti a limitare occasioni non necessarie di incontro, assembramento, affollamento.

 

Le ragioni di lavoro, necessità, salute

 

Sono dunque escluse limitazioni agli spostamenti per ragioni lavorative così come quelli necessari in situazioni di necessità o per motivi di salute.

Non sono coinvolti in tale provvedimento il transito e il trasporto di merci, anche in relazione a tutta la filiera produttiva, sia in andata sia in ritorno.

Non è prevista la chiusura degli uffici pubblici.

Le misure riguardano, in tal senso (sia limitativo, sia in quanto consentito), anche il traffico ferroviario.

Tali ragioni dovranno peraltro essere “auto” dichiarate all’atto stesso del controllo degli organi preposti.

I controlli avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture dei sistemi di trasposto, mentre per quanto riguarda il trasporto ferroviario sarà prevista la canalizzazione dei passeggeri, in entrata e uscita dalle stazioni al fine di consentire “verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori”, anche mediante scansioni “termoscan”, acquisendo, anche in tali occasioni, autodichiarazioni dei viaggiatori.

Con notevoli interrogativi in merito alle ulteriori prescrizioni in tema di sicurezza, protezione e trattamento dei dati raccolti mediante tali rilevazioni, è possibile esaminare le prime bozze dei modelli di autodichiarazione che saranno fornite agli organi di polizia.

 

L’autodichiarazione

 

I primi modelli circolati, oltre alle usuali indicazioni anagrafiche e alla chiusura con data, orario e sottoscrizioni, prevedrebbero, sostanzialmente le seguenti diciture:

Dichiara sotto la propria responsabilità

  • Di essere in transito da _________________________ proveniente da__________________ e diretto a ________________ ;

 

  • Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 concernente lo spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita, nonché all’interno della regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, co. 1, dello stesso decreto in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

 

  • Che il viaggio è determinato da:
    • comprovate esigenze lavorative;
    • situazioni di necessità;
    • motivi di salute;
    • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che __________________________ (LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN ___________,, DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC…)

 

Come si vede si tratta di un modulo assai scarno, che consente però di specificare da parte del dichiarante, in modo corretto e veritiero, le ragioni dello spostamento.

 

Le false dichiarazioni al Pubblico Ufficiale

 

La falsa dichiarazione o attestazione resa mediante il modulo che sarà sottoposto agli interessati è sanzionata con “la reclusione da uno a sei anni” (art. 495 codice penale).

E’ evidente che una tale ipotesi ricorra, come espressamente previsto dall’articolo citato, allorché la falsa dichiarazione o attestazione riguardi l’identità, lo stato o le qualità personali. Vale la pena evidenziare la potenziale pericolosità di una falsa dichiarazione in relazione al fatto, da un lato del c.d. “dolo generico”, ossia della semplice presenza della volontà e coscienza di rendere una dichiarazione falsa e dall’altro che non è richiesto che la legge attribuisca particolari effetti giuridici al possesso o meno della “qualità” o dello “stato” così come siano irrilevanti i motivi per cui la si è fatta; nemmeno rileva che la condotta produca o meno un vantaggio all’autore, mentre il reato è un c.d. reato “istantaneo”, ossia si consuma nel momento in cui il soggetto rende la falsa dichiarazione. Si tenga presente che più dichiarazioni false causeranno la produzione di più fattispecie di reato.

 

L’inosservanza di un provvedimento dell’Autorità

 

Parimenti deve essere ricordato come chiunque non osservi “un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene” sia punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro” (art. 650 codice penale). Tale è la fattispecie generale della mancata osservanza del DPCM 8 marzo già citato.

 

Come spostarsi per lavoro

 

Benché la situazione sia tuttora in evoluzione, sembra potersi suggerire, allo stato e nell’attesa di eventuali nuove indicazioni delle Autorità preposte, di limitare il più possibile gli spostamenti lavorativi (si ricorda come siano già stati soppressi, sospesi e/o cancellati, sia prima sia concretamente dal già citato DPCM 8 marzo, molti eventi da tenersi in luoghi pubblici ma anche privati) e, ove necessario, premunirsi di documentazione (anche in copia) attestante la “ragione lavorativa” dello spostamento, ad esempio, esibendo copia di documentazione attestante la posizione lavorativa e le mansioni svolte, il contratto in esecuzione o da eseguirsi, la corrispondenza giustificativa, l’ordine di servizio, la fissazione dell’appuntamento o della specifica incombenza in corso e, in generale, le motivazioni e le ragioni dello spostamento che avvenga da e per le zone interessate.

Il possesso, all’atto del controllo, di tale documentazione potrebbe ragionevolmente, da un lato, snellire l’operazione stessa e, dall’altro, consentirne una migliore gestione.