Coronavirus. Il DPCM 8 marzo 2020

PANORAMICA

Pubblicato il DPCM 8 marzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante nuove misure urgenti per il contenimento dell’emergenza derivante dalla diffusione del virus covid-19.

E’ stato altresì emanato il Decreto Legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”.

Mentre dalle più diverse fonti si moltiplicano gli inviti alla responsabilizzazione di tutti i cittadini al fine di comprendere l’assoluta necessità di dare seguito e osservanza alle imposizioni governative per fare fronte, responsabilmente e regionevolmente, nell’interesse della collettività e di ciascuno di noi, all’attuale emergenza, le Autorità di Governo e, in particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al precipuo fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica, hanno emanato il Decreto 8 marzo (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg).

Poche dopo è seguita un’Ordinana interpretativa a firma del Capo della Protezione Civile Borrelli (https://www.comune.castelfranco-emilia.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=44647)

In tarda serata è stata emanata la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli (https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/ministro-interno-decreto-emergenza-coronavirus-covid-19-ministro-lamorgese-emanata-la-direttiva-ai-prefetti-per-attuazione-controlli-aree-a-contenimento-rafforzato/).

In pari tempo le Autorità hanno preso provvedimenti anche in relazione allo svolgimento dell’attività giudiziaria (https://www.diritto.it/coronavirus-ecco-tutti-i-contenuti-del-decreto-legge-per-la-giustizia/).

I PROVVEDIMENTI

Il DPCM

Le disposizioni concernono tutta la regione Lombardia e le singole province di Modena, Parma Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 

In questi territori le disposizioni, che hanno effetto dall’8 marzo fino al 3 aprile, prevedono l’imposizione (che sarà certamente oggetto di diverse e articolate interpretazioni, non avendo una chiara e univoca qualificazione giuridica) di  “evitare ogni spostamento delle persone fisiche

i) in entrata e uscita dai territori sopra citati nonché 

ii) all’interno degli stessi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È comunque consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza”. 

Le autorità di Governo confermano che tra le “comprovate esigenze lavorative” rientrano tutte le attività di impresa. Il Decreto, dunque, secondo una prima interpretazione, non determina il blocco delle attività produttive e delle attività lavorative, e nemmeno il blocco dei trasporti e della circolazione delle merci. Il tragitto casa-lavoro è consentito e non sono previsti blocchi di persone o merci.

Il provvedimento interpretativo

La conferma sembra potersi trarre dalle indicazioni ricavabili dal provvedimento interpretativo del Capo della Protezione Civile (v. supra), che dispone (art. 1) che 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute.

  1. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 non prevede limitazioni all’attività degli uffici pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Le ulteriori misure che possono essere adottate dalle Regioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza vanno previamente comunicate al Ministro dell’Interno, al fine di evitare sovrapposizioni nella esclusiva competenza statale relativa all’ordine e sicurezza pubblica.
  3. Le Regioni con propri provvedimenti danno applicazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

La direttiva ai Prefetti

La direttiva prevede indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:

  1. gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
  2. I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti.

Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali.

Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni.

Lavoro

Per tornare al Decreto della Presidenza del Consiglio, raccomanda ai datori di lavoro sia pubblici sia privati di promuovere “la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) dello stesso decreto che così recita: “La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 2 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali”.

Vale la pena evidenziare, in relazione a problematiche inerenti la normativa in materia di privacy, come sia stabilito l’obbligo di comunicazione di aver soggiornato in una zona a rischio epidemiologico, precisando quali siano le informazioni da riportare nei certificati medici delle persone sottoposte a quarantena (art. 3, c. 2, lett. d): “in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata allo stesso Inps, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato sottoposto alla misura della quarantena.”

Soggetti a rischio

Viene raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C di rimanere nel proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il medico curante.

Per i soggetti sottoposti alle misure della quarantena o comunque positivi al covid-19 viene invece espressamente previsto un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.

Attività e manifestazioni

Per quanto concerne le attività sociali, ludiche e sportive, è disposta la sospensione di ogni genere di eventi e competizioni sportive, siano esse da svolgersi in luoghi pubblici o privati; sospensione anche per tutte le manifestazioni ed eventi, compresi quelli di carattere culturale,, religioso e/o fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico.

Istruzione

Sono sospese anche tutte le attività didattiche, di ogni ordine e grado: dai servizi per l’infanzia sino alle attività universitarie, in uno con i corsi professionali. 

Resta possibile l’erogazione di attività a distanza.

Bar e ristoranti

Le attività sono consentite dalle ore 6 alle 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di un metro, pena la sospensione dell’attività in caso di violazione.

Altre attività commerciali

Sono consentite anche le altre attività commerciali, ma a condizione che il gestore garantisca un accesso ai luoghi con modalità contingentate e idonee ad evitare assembramenti di persone al fine di garantire la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, pena la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. 

Se, per ragioni strutturali o organizzative quanto sopra non fosse percorribile, l’attività dovrà rimanere chiusa..

Centri Commerciali

Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali situati all’interno dei centri commerciali e dei mercati dovranno rimanere chiusi nelle giornate festive e prefestive (questa chiusura non è prevista, invece, per farmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori devono comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro).

GIUSTIZIA

Previsto un periodo “cuscinetto” da domani 9 marzo a domenica 22 marzo: in questo periodo, salve le eccezioni previste dal decreto, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.

Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 

Per le eccezioni e i dettagli, si veda il link già citato (https://www.diritto.it/coronavirus-ecco-tutti-i-contenuti-del-decreto-legge-per-la-giustizia/).