Alla scoperta delle norme dedicate all’intelligenza artificiale

 

Modifiche a Direttive e Regolamenti vari

Capo XIII Modifiche

 

Il Capo XIII dell’AI Act si occupa di indicare quali normative e disposizioni europee sono state modificate in dipendenza della pubblicazione del Regolamento, oppure precisano alcune aggiunte o specificazioni ad altri regolamenti e direttive.

 

Modifiche alle norme europee

Qui di seguito, quindi, solo un breve riassunto in forma di tabella.

 

 

Sistemi già in uso

L’art. 111 articolo si occupa di sistemi di intelligenza artificiale già in uso prima dell’entrata in vigore completa delle nuove regole dell’AI Act. 

In sostanza, stabilisce delle date limite entro cui questi sistemi esistenti dovranno adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza e trasparenza previsti dalla legge.

L’AI si sta infatti diffondendo rapidamente in molti settori della nostra vita, ma non tutte le applicazioni esistenti sono state sviluppate con le stesse garanzie di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali. 

L’articolo 111 serve a garantire che anche i sistemi di IA già sul mercato diventino più sicuri e affidabili, senza penalizzare eccessivamente le imprese.

Cosa significa in pratica?

  • Sistemi di IA in grandi sistemi IT: per questi sistemi, viene data una proroga più lunga per l’adeguamento (fino al 31 dicembre 2030). Questo perché spesso sono integrati in infrastrutture complesse e richiedono più tempo per essere modificati.
  • Altri sistemi di IA ad alto rischio: per questi sistemi, la scadenza è il 2 agosto 2030, ma se vengono apportate modifiche significative prima di questa data, le nuove regole si applicano subito.
  • Modelli di IA per finalità generali: questi modelli, come ad esempio quelli utilizzati per generare testi o immagini, hanno una scadenza intermedia (2 agosto 2027) per adeguarsi ai nuovi obblighi.

In sostanza viene previsto un periodo di transizione per permettere ai sistemi di IA già esistenti di adeguarsi alle nuove norme. 

L’obiettivo è garantire che l’intelligenza artificiale sia sviluppata e utilizzata in modo sicuro e responsabile, tutelando al contempo l’innovazione.

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Finiti gli articoli, il Regolamento ha diversi Allegati, alcuni dei quali li abbiamo già visti (l’Allegato III, per esempio, relativo ai Sistemi di IA ad alto rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 2).

Dalla prossima uscita inizieremo a pensare a come possiamo farci trovare pronti alle nuove regole.

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