Decreto di attuazione della Direttiva “Omnibus” 

Decreto Legislativo 26/2023 

 

L’Italia ha attuato la Direttiva UE 2019/2116*, che entrerà in vigore il 2 aprile (eccetto che per le norme sulle riduzioni di prezzo che si applicheranno dal 1 luglio 2023): sostanziali modifiche per le vendite online, da tenere in considerazione.

In sintesi:

  • nuovi obblighi tra professionista e consumatore;
  • estensione di alcune norme del Cod. del Consumo a contratti che prevedono come corrispettivo la fornitura al professionista di dati personali;
  • comunicazioni di riduzione di prezzo: obbligo di indicare il prezzo precedente come il prezzo più basso praticato nei trenta giorni antecedenti allo sconto;
  • estensione a trenta giorni del periodo di recesso per contratti conclusi in occasione di visite a casa non richieste o escursioni;
  • nuove ipotesi di pratiche commerciali scorrette;
  • nuovi criteri per la valutazione di omissioni ingannevoli;
  • aumentati i massimi delle sanzioni.

 

* La Direttiva apporta notevoli modifiche a tutela dei consumatori nel commercio elettronico e modifica le preesistenti Dir. 93/13/CEE (contratti di consumo); Dir. 98/6/CE (indicazioni prezzi dei prodotti); Dir. 2005/29/CE (pratiche commerciali sleali) e Dir. 2011/83/UE (diritti dei consumatori).

 

Nuovi obblighi informativi

Più informazioni devono essere date prima della conclusione di contratti, in particolare per i contratti a distanza ed i contratti negoziati fuori dai locali commerciali:

  • obbligo di fornire ai consumatori il numero di telefono del professionista;
  • indicazione se il prezzo sia stato “personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato”;
  • promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità
  • informazioni su funzionalità (ivi incluse misure di protezione tecnica), compatibilità interoperabilità.
  • Per i c.d. marketplace: informazioni sui principali parametri che determinano la classificazione (c.d. ranking) delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e sull’importanza di tali parametri rispetto ad altri;
  • informazioni sulla qualifica della controparte contrattuale, cioè se il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali attraverso il marketplace è un professionista o un altro consumatore;
  • informazioni sulla ripartizione degli obblighi verso i consumatori: se anche il titolare del marketplace assume obblighi, il consumatore deve essere informato sul modo in cui detti obblighi vengono ripartiti tra il terzo ed il titolare del marketplace.

 

 

Dati personali come corrispettivo

Alcune norme del Codice del Consumo (obblighi di informazione, diritto di recesso, obblighi di consegna, mezzi di pagamento, tariffe, pagamenti supplementari) si applicano anche in relazione ai contratti in cui il professionista fornisce al consumatore un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista, a meno che i dati personali forniti dal consumatore siano trattati ai soli fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale e per nessun altro scopo*.

 

*Cfr. recepimento nel Codice del Consumo della Direttiva 2019/770, su cui, ancora prima dello stesso, si rimanda a https://www.key4biz.it/new-deal-for-consumers-come-prepararsi-alle-nuove-regole/311782/ 

 

Visite non richieste presso l’abitazione del consumatore o escursioni

Il termine per il recesso di quattordici giorni diviene di 30 giorni trenta giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l’abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista per promuovere o vendere prodotti. 

Il prolungamento è escluso nel caso di visite domiciliari richieste dal consumatore, con la conseguenza che sarà necessario dimostrare che la visita è stata fissata su iniziativa dello stesso.

 

 

Pratiche commerciali scorrette

Previste nuove ipotesi che concretano lo svolgimento di pratiche commerciali scorrette, come ad esempio:

  • attività di marketing volte a promuovere un bene in uno Stato Membro come identico a un bene commercializzato in altri Stati Membri, allorchè abbia, invece, caratteristiche diverse;
  • visualizzazione di risultati di risposte a ricerche online senza chiara indicazione della natura pubblicitaria della visualizzazione per essere la stessa il risultato di un pagamento ricevuto da parte di inserzionisti che hanno ottenuto un miglior posizionamento nei risultati di ricerca;
  • rivendita di biglietti comprati con strumenti automatizzati per eludere limiti quantitativi all’acquisto;
  • indicazione di recensioni di un prodotto inviate da consumatori senza adozione di misure ragionevoli per verificare l’autenticità di tali recensioni;
  • l’invio, anche per interposto soggetto, di recensioni o commenti falsi per promuovere prodotti.

 

 

Sanzioni 

Il massimo edittale delle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in caso di pratiche commerciali scorrette viene aumentato da Euro 5 milioni a Euro 10 milioni. 

Le stesse sanzioni si applicano anche alle clausole vessatorie. 

Vengono infine introdotti criteri più certi per l’applicazione delle sanzioni da parte dell’AGCM.