Cominciamo oggi un breve “viaggio” di approfondimento della cosiddetta “231”, la normativa che, ormai oltre un ventennio fa, ha introdotto nell’ordinamento italiano la “responsabilità amministrativa” degli enti.

 

 

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231, chiamato anche, per brevità il “Decreto 231”, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti che sorge come conseguenza  della commissione di alcuni reati nel loro interesse o vantaggio da parte di amministratori, direttori, rappresentanti o soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

 

 

Va subito detto, però, che seppure si tratti di una responsabilità “amministrativa”, la “natura” di tale responsabilità è, in effetti, sostanzialmente penale.

Un’altra opportuna precisazione che è doveroso fare è quella per la quale tale responsabilità, come detto “nominalmente” amministrativa, è autonoma e si aggiunge alla responsabilità penale dell’autore del reato.

 

Il decreto descrive, innanzi tutto, i principi generali e i criteri con i quali la responsabilità viene attribuita.

Individua, poi, i reati la cui commissione determina l’insorgenza della responsabilità, ossia i cc. dd. “reati presupposto“.

Determina, ancora, le sanzioni da comminare e, infine, indica quali siano gli adempimenti da mettere in atto per andare esenti da responsabilità.

 

 

L’8 giugno dello scorso anno sono state approvate, dal Ministero della Giustizia, le nuove Linee Guida di Confindustria per l’adozione dei modelli organizzativi 231 che, come noto, forniscono alle imprese indicazioni metodologiche utili per l’elaborazione dei modelli organizzativi redatti ai sensi del D.lgs. 231.

L’aggiornamento riguarda sia la parte generale sia quella speciale dei modelli, con interventi ed approfondimenti su diversi temi.

 

Nelle prossime settimane vedremo le novità e come impattano sulla struttura generale.

14 marzo 2022