Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale.
L’ufficio del massimario della Cassazione precisa principi generali e norme di diritto sostanziale applicabili in relazione alle problematiche determinate dall’emergenza Covid – 19.

 

Il complesso degli interventi legislativi emergenziali (decreti legge 2 marzo 2020; 7 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”2; 8 aprile 2020, n. 23 c.d.. “Decreto Liquidità”3; n. 28/2020) interviene talvolta “sterilizzando alcune disposizioni di diritto societario e concorsuale” talaltra “congelando” i rapporti nell’attesa di tempi migliori.

L’Ufficio legge gli interventi nell’ottica del principio di conservazione dei rapporti: lo squilibrio contrattuale, pur se modificato da accadimenti inaspettati e straordinari, deve essere valutato secondo i, e deve comportare l’applicazione dei, principi di correttezza e buona fede.

In quest’ottica non è previsto dunque un obbligo di raggiungere un’intesa che modifichi il rapporto originario ma viene sottolineata la necessità di una rivalutazione e di un adeguamento del contratto che, mediante la collaborazione delle parti, puntino ove possibile al mantenimento dell’intesa.

L’analisi prosegue esaminando i principi codicistici più rilevanti, ovvero l’impossibilità sopravvenuta (art. 1463 codice civile), l’impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) e l’impossibilità temporanea (art. 1256 c.c.): il contratto sarà soggetto a risoluzione allorché l’impossibilità si protragga oppure lo squilibrio economico derivante dall’emergenza diventi tale da modificare in modo sostanziale il valore economico della prestazione.

Nel quadro normativo “tradizionale” intervengono poi, quale ulteriore elemento di valutazione della responsabilità del debitore, le norme che fanno, del rispetto delle misure di contenimento adottate in dipendenza dei provvedimenti restrittivi, un fattore di valutazione determinante, senza divenire automatico: il debitore rimane, dunque, onerato di di dimostrare che l’inadempimento trova giustificazione e origine nella legislazione di emergenza e che la mancata esecuzione della prestazione è causalmente connessa a tale legislazione.

Il testo della relazione: _Relazione_Tematica_Civile_056-2020.