ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO IN LOMBARDIA

 

ORDINANZA DEL 4 APRILE: OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA

 

Nuovi provvedimenti, con efficacia da domenica 5 aprile, per la Lombardia.

Il Presidente ha firmato poco fa un altro provvedimento contenente misure in diversi settori per il contenimento dell’emergenza.

 

1. Spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e

sportive

 

Prevista l’adozione di misure atte a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, con utilizzo di mascherina o “qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani“.

Consentita “l’attività attività motoria nelle immediate vicinanze dell’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri“.

Obbligo di “rimanere nelle immediate vicinanze dell’abitazione” (e comunque a distanza non superiore a 200 metri) per le uscite con il cane.

Come in precedenza, vietati gli assembramenti.

 

2. Commercio al dettaglio

 

Nuovi obblighi e divieti:

  • Accesso consentito ad un solo componente del nucleo familiare,
  • Obbligo di dotazione, per gli esercizi consentiti, di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche all’entrata,
  • raccomandazione del rilevamento della temperatura corporea per grande distribuzione, alimentari e farmacie prima dell’entrata.

Aggiunte alle attività già consentite:

  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio (all’interno degli esercizi già ammessi),
  • Commercio al dettaglio di fiori e piante esclusivamente con consegna a domicilio,
  • Vietato il commercio con distributori automatici ad esclusione delle cc.dd. case d’acqua,
  • vietata la vendita, nei prefestivi e festivi, di computer e periferiche, apparecchiature informatiche, apparecchi per illuminazione, ferramenta, ottici.
  • Consegna a domicilio consentita per gli operatori commerciali di attività funzionali a quelle già consentite con i precedenti provvedimenti, senza ulteriore titolo legittimante

3. Altre attività economiche

 

Obbligo di svolgimento in modalità lavoro agile, fatti salvi gli specifici  adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza, per:

  • Attività legali e contabili (codice Ateco 69),
  • Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale (70),
  • Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche (71),
  • Ricerca scientifica e sviluppo (72)
  • Altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74)

Le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:

● interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
● interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite
● interventi urgenti per le abitazioni.

Ulteriori prescrizioni per le attività alberghiere e le pubbliche amministrazioni.

 

Ordinanza+regionale+n.521+del+4+aprile+2020