Comunicazioni

27 marzo 2020

COVID-19

 

Con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 il Governo è intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono essere svolte le attività economiche. 

 

Sul tema è stato successivamente emanato, in applicazione del medesimo D.P.C.M., il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 25 marzo 2020 (già pubblicato sul sito istituzionale del Ministero) che, dopo un confronto con le parti sociali, ridefinisce le attività consentite, introducendo alcune specificazioni.

 

In relazione a tale regolamentazione sono stati pubblicati numerosi chiarimenti sul sito del Governo in risposta alle domande più frequenti (FAQ); si tratta di chiarimenti che vengono continuamente aggiornati a seguito degli ulteriori provvedimenti emanati, per cui periodicamente occorre verificarne il contenuto. 

 

Si segnala anche un interessante documento di Confindustria che fornisce ulteriori indicazioni sul punto.

 

Di seguito si aggiorna la disciplina delle attività sospese sulla base del più recente Decreto del Mise e si riportano i principali chiarimenti oggi disponibili.

 

ATTIVITÀ CONSENTITE E ATTIVITÀ SOSPESE

 

Il provvedimento prevede la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali con le seguenti eccezioni:

 

  • le attività indicate nell’allegato 1 possono continuare a operare.

 

  • Azienda che svolga attività ascrivibili a diversi codici ATECO: Confindustria ritiene che l’attività possa essere svolta solo in relazione alle attività consentite anche se secondarie (purché non occasionali), senza necessità di comunicazione al Prefetto.

 

  • La comunicazione appare invece essere necessaria in caso di attività secondarie permessa integrata con la principale (come nei cicli produttivi).

 

  • Via libera alle attività professionali (sia in forma associata sia di S.t.P.) nel rispetto delle distanze interpersonali e con predilezione per l’applicazione del lavoro agile.

 

  • Ribadita la sospensione delle attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, etc.) e dei servizi alla persona, salvo quelli essenziali indicati negli allegati. Consentita se presente la vendita di tabacchi e quotidiani; l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta solo mediante consegna a domicilio;

 

  • consentita solo la somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti, nelle aree di servizio autostradali (con l’obbligo di assicurare la distanza interpersonale e per le aree di servizio solo beni da asporto);

 

  • Il commercio e i negozi di vendita di beni non di prima necessità, possono operare con la sola modalità di consegna a domicilio;

 

  • i beni per cui è consentita la produzione non possono essere venduti, salva consegna a domicilio) in negozio se non previsti nel D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

 

  • consentite le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività e autorizzate le attività connesse (vendita all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di ricambio);

 

  • Ogni tipologia di attività, come già comunicato, può proseguire in modalità a distanza o lavoro agile (Confindustria ritiene consentito l’accesso ai locali dell’azienda per svolgere attività indifferibili come pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile);

 

  • sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità lle filiere delle attività ammesse e dei servizi di pubblica utilità ed essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ed esclusivamente per tali soggetti e non per altri clienti;

 

  • sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici (non è consentita l’attività di vendita di prodotti nelle erboristerie) nonché di prodotti agricoli e alimentari (è consentita l’attività di vendita di prodotti per animali);

 

  • consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo la cui interruzione possa causare grave pregiudizio o pericolo di incidenti.

 

Il Mise ha ulteriormente precisato che:

 

  1. le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività ammesse;

 

  1. le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, etc.) e solo con riferimento alle attività ammesse;

 

  1. le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

 

ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA

 

Il Presidente della Regione Lombardia ha disposto, con ordinanza del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo, alcune limitazioni, ancora più stringenti rispetto a quelle centrali, per contrastare la diffusione del coronavirus.

 

Le disposizioni restano in vigore fino al 5 aprile 2020 (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato).

 

Le principali misure, integrate con le disposizioni nazionali in vigore:

 

  • il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
  • sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sospesi tutti i mercati settimanali scoperti, per tutti i prodotti (alimentari e non); sospese le attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all’allegato 2 dell’ordinanza del 21 marzo; sospese le attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;
  • chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • chiusura di tutte le strutture ricettive. È consentito nelle strutture ricettive il soggiorno del personale in servizio presso le stesse strutture e degli ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; personale viaggiante di mezzi di trasporto; ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie. Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici; 
  • fermo delle attività dei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari; 
  • chiusura dei distributori automatici «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni
  • obbligo – se si esce con il cane – di rimanere entro i 200 metri da casa
  • chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

 

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

TABELLA ATTIVITÀ NON PROIBITE (AGGIORNATA CON D.M. MISE)

DM-MiSE-25-03-20.pdf.pdf.pdf