DECRETI NAZIONALI E ORDINANZE REGIONALI

 

Il contesto

Dalla dichiarazione dello stato di emergenza proclamato il 31 gennaio scorso dal Consiglio dei Ministri si sono succeduti, e continueranno a farlo, numerosi e variegati provvedimenti, del Consiglio dei Ministri, dei singoli Ministeri, dei Presidenti delle Regioni.

 

La Costituzione

Secondo quanto stabilito nella Costituzione in relazione alle libertà personali inviolabili, “in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.” (Art. 13).

Per quanto riguarda la funzione legislativa, allorché ricorrano casi “straordinari di necessità e urgenza, il Governo può” adottare “provvedimenti provvisori con forza di legge”, che devono essere presentati per la conversione alle Camere. 

L’art. 120 consente al Governo di sostituirsi alle Regioni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati oppure in casi di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, nonché quando lo richiedano la tutela dell’unità anche economica del paese.

La lettura e l’interpretazione di queste norme sono nel senso di prevalenza dell’interesse generale nella gestione, reazione e contenimento delle situazioni emergenziali a fini di tutela e salvaguardia dell’interesse pubblico.

 

Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, conv. nella L. 5 marzo 2020, n. 13

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio sono stati emanati molteplici provvedimenti.

Tra questi il D.L. n. 6/20, convertito nella L. 13/2020, prevede:

  • l’autorizzazione alle autorità competenti all’adozione di “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”;
  • indica una serie di misure, non tassative né specifiche, che possono essere adottate e che incidono su diritti e libertà personali come la libertà di circolazione, di iniziativa economica privata, sul diritto al lavoro e sull’attività della p.a..

Le modalità mediante le quali queste misure possono essere adottate sono individuate come segue:

  • “uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri … sentiti i Ministeri della salute, interno, difesa, economia e finanze e quelli competenti nonché i Presidenti delle regioni” eventualmente coinvolte (art. 3, c. 1);
  • in assenza di tali DPCM, nei casi di estrema necessità e urgenza, le misure di contenimento possono essere adottate dal Ministero della Salute, dai Presidenti di Regione e dai sindaci (art. 3, c. 2: “ Nelle  more dell’adozione  dei decreti del Presidente   del Consiglio dei ministri di cui  al comma 1, nei casi di estrema necessita’ ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e 2 possono essere adottate” dal Ministero della Salute e dalle Regioni).

Il rapporto tra i provvedimenti

In quest’ottica appare lecito propendere per la prevalenza dei provvedimenti della Presidenza del Consiglio sulla possibilità delle Regioni di supplire alla normativa centrale, ammessa esclusivamente nell’attesa di provvedimenti centrali e solo nei casi di necessità e urgenza.

Fermo restando che quanto qui in discorso sia da limitare ai profili di eventuale compatibilità o incompatibilità dei provvedimenti e non di quanto autonomamente disposto dalle autorità regionali in settori o campi non riguardati da provvedimenti dello stato nonché alla specifica motivazione della necessità di indifferibilità e urgenza, le ordinanze regionali, pertanto, dovrebbero aver avuto “valenza” ed efficacia per poche ore, sino alla pubblicazione del DPCM di ieri sera.