23 marzo 2020

Firmato il nuovo DPCM con restrizioni su tutto il territorio nazionale. 

 

Ulteriori provvedimenti della Regione Lombardia. Avviso del Presidente.

ALERT DI FONTANA AI LOMBARDI

In serata si sono susseguite diverse comunicazioni. 

Il Presidente della Regione, ha emanato un comunicato con il quale invita i Lombardi a fare riferimento all’ordinanza regionale, stanti le differenze rilevabili, più restrittive, rispetto al DPCM firmato poche ore fa a Roma .

Qui il link;

https://www.facebook.com/LombardiaNotizieOnline/

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2020

In serata il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM, annunciato via social ieri sera, che introduce ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza.

Le  misure sono  applicabili sull’intero territorio nazionale dal 23 marzo al 3 aprile 2020.

Resta obbligatoria, per le attività consentite, l’applicazione delle misure di sicurezza e tutela previste nei provvedimenti di questi giorni, mentre le attività sospese avranno tempo fino al 25 marzo per provvedere alle necessarie attività di chiusura.

In particolare:

Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1. Le attività professionali non sono sospese. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto in materia di lavoro agile, così come per le attività commerciali e la chiusura di parchi e giardini nonché per i divieti di attività all’aria aperta, quanto disposto in precedenza. Prevista la possibilità, con decreto del MISE, di modifica delle attività di cui ai Codici Ateco dell’allegato 1. 

Divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salve 

  • comprovate esigenze lavorative
  • assoluta urgenza
  • motivi di salute.
  • Soppressa la facoltà di rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le attività che sarebbero sospese possono proseguire in modalità a distanza o lavoro agile;

Attività consentite:

Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, che può sospenderle ove ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. 

Servizi di pubblica utilità e servizi essenziali; confermata la chiusura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura e dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Sempre consentita l’attività correlata ai servizi sanitari o a fronteggiare l’emergenza.

Consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, che come nel caso di cui sopra può sospenderla.

Consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica.

Qui l’allegato:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf

Ordinanza Regione Lombardia del 22 marzo

L’ordinanza, le cui previsioni si aggiungono a quelle nazionali, è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile. Alcune disposizioni ricalcano quelle in vigore o appena stabilite per il territorio nazionale, altre sono maggiormente restrittive.

In particolare l’ordinanza prevede:

  • divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici e sanzioni in caso di non rispetto fino a 5 mila euro;
  • monitoraggio clinico degli operatori sanitari prima dell’inizio del turno di lavoro;
  • sospensione dell’attività degli uffici pubblici e dei soggetti privati che svolgono attività amministrative, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
  • sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
  • sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
  • chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti dovranno lasciare le strutture entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
  • fermo delle attività nei cantieri edili, esclusi quelli per le ristrutturazioni sanitarie, ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
  • chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
  • divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore. E’ consentita in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
  • non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
  • è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici.

Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.

Delicato il tema introdotto dalla raccomandazione di  “rilevare la temperatura corporea dei dipendenti e dei clienti” di supermercati, farmacie, luoghi di lavoro e a tutti coloro che vengono intercettati dalle Forze dell’Ordine. 

Non vi sono al momento indicazioni più specifiche sulle modalità e le cautele da adottare in tema di trattamento di tali dati, soprattutto in relazione a quelli della “clientela” (informative, conservazione, sicurezza, tempistiche, ecc.. Al momento si può solo suggerire di adottare, per la clientela le stesse modalità che si adotterebbero con i propri dipendenti). 

Per il trasporto pubblico locale valgono sempre le prescrizioni sul distanziamento interpersonale.

Possibilità per i sindaci di rafforzare ulteriormente le disposizioni restrittive.

In particolare, si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità i seguenti:

anagrafe, stato civile e servizio elettorale; igiene, sanità ed attività assistenziali; attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; trasporti; protezione civile; tutela ambientale; servizi informatici e di rete ICT; funzioni di stretto supporto amministrativo a consigli e giunte degli enti locali qualora non sia possibile adottare le misure previste in materia di lavoro agile. 

Per quanto concerne le amministrazioni delle funzioni centrali si considerano servizi essenziali i seguenti: produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi; amministrazione della giustizia; attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona; igiene, sanità ed attività assistenziali; attività connesse al servizio doganale; trasporti; tutela ambientale e vigilanza sui beni culturali; servizio elettorale; protezione civile; servizi informatici e di rete ICT.

Si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità tutte le attività di erogazione del servizio sociale, socio-sanitario e sanitario regionale nonché quelle di supporto tecnico, professionale e amministrativo.

Per quanto concerne le amministrazioni dell’istruzione e della ricerca si considerano servizi essenziali e di pubblica utilità le attività delle istituzioni universitarie finalizzate allo studio scientifico-sanitario di soluzioni per il superamento dell’emergenza epidemiologica, nonché i servizi connessi alla formazione a distanza delle scuole e delle Università e l’attività dei laboratori di ricerca universitaria in ambito sanitario, scientifico e tecnologico.

Con l’eccezione del personale preposto alle attività socio-sanitarie, di protezione civile, dei trasporti e di sicurezza pubblica, devono essere adottate forme di rotazione dei dipendenti adibiti alle attività essenziali da rendere in presenza e non altrimenti erogabili assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.

Il personale che svolge servizi essenziali sarà sottoposto alla rilevazione della temperatura con le modalità che sono già state previste dal protocollo adottato dal Governo con le Parti Sociali nei giorni scorsi.

Prevista l’adozione delle misure di sicurezza igienico sanitarie nazionali da ultimo indicate nei provvedimenti governativi (distanza, DPI, ecc.).

 

Il DPCM 22 marzo: Untitled  

L’ordinanza Regione Lombardia: ORDINANZA N. 515 Del 22/03/2020