In arrivo il decreto legge 16 Marzo
Disposizioni in molti settori contro l’emergenza
Misure a favore del servizio sanitario nazionale, famiglie, lavoratori e imprese
SANITA’
Il decreto, attualmente in discussione in Consiglio dei Ministri, di prossima emanazione, nelle bozze che sono circolate nella giornata di ieri e per quanto si legge nelle anticipazioni della stampa oggi in edicola, contiene disposizioni che coinvolgono molteplici settori.
Il primo di essi è il Servizio Sanitario Nazionale, per il quale sono previsti incentivi in favore del personale dipendente, il potenziamento delle risorse del Ministero della Salute e delle reti di assistenza territoriale, così come disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche.
Previsto l’arruolamento temporaneo di medici e infermieri, misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale prossimo alla pensione, deroghe in materia di riconoscimento di qualifiche professionali; ulteriori incentivi sono disposti per la produzione e la fornitura di dispositivi medici; prevista, anche, la possibilità, sino al termine dello stato emergenziale, di requisire, da soggetti pubblici o privati, presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria (alberghi e strutture residenziali).
LAVORO
Sospensione, per 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, di tutte le procedure in materia di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione di cui agli artt. 4, 5 e 24 delle L. 223/1991 avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Per tutto questo periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Disposta l’estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Cassa integrazione in deroga estesa a tutti i settori del privato, dell’agricoltura e della pesca. I trattamenti integrativi dovrebbero coprire la sospensione e la riduzione del lavoro fino a 9 settimane per i lavoratori già assunti alla data del 23 febbraio scorso.
Potenziato e rafforzato il Fondo di integrazione salariale ed esteso l’assegno ordinario alle imprese che occupano in media da 5 a 15 dipendenti. Introdotta la causale “emergenza Covid-19” per la cassa integrazione ordinaria, con procedure di accesso semplificate.
Per il settore privato, previste disposizioni in materia di congedo, indennità e durata dei permessi retribuiti.
Equiparato il periodo di sorveglianza attiva (quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria) alla malattia.
Una tantum di 500/600 euro per i professionisti, le collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori stagionali nel settore agricolo, del turismo e degli stabilimenti balneari, i lavoratori del settore dello spettacolo, i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago.
Prevista la sospensione del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 dovute dai datori di lavoro domestico..
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico.
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (SICUREZZA E PRESIDI SANITARI)
Cinquanta milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale e procedure concorsuali per l’assicurazione contro gli infortuni anche al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici, al fine di prevenzione e sorveglianza sanitaria.
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Previste misure di sostegno del Fondo centrale di garanzia per le PMI e di contenimento dei costi per finanziamenti e rinegoziazioni del debito, anche per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari abbiano accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione dei pagamenti delle rate di ammortamento o della quota capitale in connessione con l’emergenza in atto.
Alcune misure sono altresì destinate all’ammissione anche dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti al Fondo di garanzia solidarietà mutui “prima casa”.
Prevista la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite, tra le altre, a perdite fiscali non computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione del credito pecuniario a titolo oneroso di crediti.
Formalmente riconosciuta, a fini di esclusione della ricorrenza dell’”aiuto di Stato”, l’epidemia in corso come “evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia” ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che consente di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate.
Sono previste misure quali: a) non revocabilità fino al 30 settembre delle aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti alla data del 29 febbraio; b) proroga dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre; c) sospensione fino al 30 settembre del pagamento di rate o canoni di leasing in scadenza per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale; il piano di rimborso viene dilazionato unitamente agli accessori, senza formalità e senza maggiori oneri.
La possibilità dovrebbe esser data (ovviamente con esclusioni e limitazioni) mediante comunicazione corredata da autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Ulteriori misure sono previste per dare supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza, mediante meccanismi di garanzia.
MISURE DI SOSTEGNO A FAMIGLIE E IMPRESE
Sospesi, fino al 31 maggio se effettuati in un’unica soluzione o con un massimo di 5 mensilità a decorrere dal 31 maggio (senza sanzioni e interessi, ma è escluso il rimborso di quanto eventualmente già versato) i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in molteplici settori (associazioni e società sportive; soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali e centri per il benessere fisico; parchi divertimento; stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift; noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; attività di guida e assistenza turistica).
Sospesi, dall’8 marzo fino al 31 maggio gli adempimenti tributari diversi dai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute regionali e comunali.
Sospesi i versamenti in autoliquidazione nel medesimo periodo per le ritenute alla fonte e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, quelli relativi all’Iva e relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti alle p.a. in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo.
Previsti premi ai lavoratori dipendenti e crediti d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; credito d’imposta anche per le botteghe e i negozi nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione per il mese di marzo.
Sospesi i termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio in relazione alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso.
Sospesi i termini di versamento dei carichi affidati all’agenzia di riscossione per cartelle di pagamento e avvisi. I versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
ULTERIORI MISURE
Sono previste risorse per le Forze di polizia, le Forze armate, i Vigili del Fuoco, anche per garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso.
Altre risorse saranno rese disponibili per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese,
anche attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud.
Prevista la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici, misure in favore del settore agricolo e della pesca, contributi per il sostegno della Rai e gli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
Stabilite misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali e proroga delle sessioni delle Corti di assise.
Successivamente al D.L. 8 marzo 2020 il rapido mutamento del quadro epidemiologico ha imposto la necessità e l’urgenza di prorogare il termine al 15 aprile 2020.
Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19.
La norma si è resa necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19 e dai danneggiamenti operati dai detenuti.
Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
Per il periodo dello stato di emergenza il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico).
Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Prevista l’emissione, da parte del venditore, di un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione (e da richiedere entro trenta giorni) per o il rimborso dei biglietti e delle prenotazioni di soggiorni per gli spettacoli cinematografici e teatrali e per i biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e altre misure per il settore culturale
La norma istituisce il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici
La misura vale a escludere la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 c.c. e l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti dovuti all’emergenza.
Previsto inoltre, in materia di anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore di cui all’art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del medesimo Codice, al fine di assicurare liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l’inizio della prestazione appaltata.
Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone
La disposizione prevede la sospensione del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea
Per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.
Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo
La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche consentendo di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi, inutilizzati nel periodo emergenziale per factum principis.
Indennità collaboratori sportivi
I redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (ai sensi dell’art. 69, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Altre misure sono previste a sostegno della stampa, delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca.
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
L’articolo introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte, sono dirette a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile e a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio. Alla misura si aggiunge il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali.
Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale
La norma è volta ad assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nonché delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e notificazioni.
Sedute in videoconferenza per la p.a.
La norma consente, durante lo stato di emergenza, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, in tutti i comuni che non abbiano regolamentato tale modalità di svolgimento, evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19.