14 marzo 2020

Ambienti di lavoro. 

Firmato il Protocollo delle misure per il contrasto e contenimento del virus Covid-19.

Premessa

Nell’attesa della pubblicazione del Decreto “Salva economia”, in arrivo nelle prossime ore, con l’obiettivo di “prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive” in “condizioni di salubrità e sicurezza” di ambienti e condizioni di lavoro e di modalità lavorative, al fine di dare attuazione alla misura contenuta nell’art. 1, c. 1, numero 9, del DPCM 11 marzo, è stato siglato in data odierna, con le parti sociali, un importante documento in relazione alle misure di sicurezza anti contagio negli ambienti di lavoro delle attività professionali e produttive (1).

Indicazioni generali

Il Protocollo ribadisce e raccomanda l’adozione di misure già indicate nei precedenti provvedimenti, quali:

  • l’utilizzo del lavoro agile (“smart working”),
  • incentivazione di ferie e congedi retribuiti,
  • sospensione di attività non indispensabili alla produzione,
  • assunzione di protocolli anti-contagio e, ove possibile, rispetto della distanza interpersonale già indicata di almeno un metro,
  • adozione di strumenti di protezione individuale,
  • effettuazione di operazioni di sanificazione degli ambienti, anche mediante utilizzo di forme di ammortizzatori sociali,
  • per le sole attività produttive, limitazione al massimo degli spostamenti all’interno dei vari siti e 
  • contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.

Il protocollo di regolamentazione

Viene stabilito che le imprese adottino, oltre a quanto già disposto nei provvedimenti precedenti, quanto segue.

  1. Informazione

L’azienda è tenuta a informare, con modalità “idonee ed efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda” in merito alle disposizioni in vigore, affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibile appositi depliant informativi riguardanti:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre superiore ai 37,5 gradi o di sintomi influenzali e di contattare, in tali casi, il proprio medico,
  • “la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter entrare o permanere in azienda e di doverlo dichiarare” ove sussistano le condizioni di pericolo appena indicate oltre a quelle di “provenienza da zone a rischio, di contatto con persone positive al virus (nei 14 giorni precedenti),
  • l’impegno a rispettare le disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro nell’accedere all’azienda e, in particolare, di rispettare la distanza interpersonale di un metro e di osservare le norme igieniche,
  • l’obbligo di informazione tempestiva e responsabile al datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
  1. Ingresso in azienda. Divieti e prescrizioni

Il personale deve essere preventivamente informato della preclusione all’accesso di coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio.

E’ espressamente previsto che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, possa “essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se la temperatura dovesse risultare superiore a 37,5 gradi, “non sarà consentito l’entrata. Le persone in tali condizioni saranno “momentaneamente isolate fornite di mascherine e non dovranno recarsi al P.S. o nelle infermerie ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante”.

Devono essere favoriti orari di ingresso e uscita dei dipendenti che possano evitare “i più possibile” i contatti tra gli stessi e, se possibile, separare l’entrata dall’uscita del personale.

 

IMPLICAZIONI PRIVACY

La misurazione della temperatura corporea all’ingresso delle aziende e la dichiarazione di non provenire da zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti con persone positive al virus sono consentite, nel contesto emergenziale, sul fondamento della base giuridica dell’adempimento di un obbligo di legge.

Il rilevamento della temperatura

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine il provvedimento suggerisce di: 

    • rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 
    • fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali, anche oralmente e anche omettendo le informazioni di cui l’interessato è già in possesso. 
    • Contenuti dell’informativa: con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020; quanto alla durata della conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 
    • definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. 
    • Individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. 
    • I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 
    • in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Il rilascio della dichiarazione 

Anche l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati

Si applicano le indicazioni di cui sopra, ricordando la necessità di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio, evitando di chiedere informazioni aggiuntive.

 

  1. Accesso dei fornitori 

Devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita predefinite, tempistiche, percorsi e modalità, atte a ridurre le occasioni di contatto con il personale.

Se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi ed è vietato l’accesso agli uffici. 

Per il carico e scarico è ribadito l’obbligo della distanza di un metro tra persone.

Prevedere e installare servizi igienici dedicati a fornitori, trasportatori e altro personale esterno, diversi da quelli del personale interno.

Riduzione generalizzata dell’accesso ai visitatori. 

Le imprese esterne (es.: di pulizia e manutenzione) dovranno attenersi alle regole aziendali.

Se presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda deve essere garantita la distanza interpersonale già vista.

Sono soggette alle presenti disposizioni anche le aziende in appalto con sedi e cantieri presso i siti delle aree produttive. 

  1. Pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale

Le aziende devono provvedere ad una serie di attività e precauzioni in relazione alla pulizia e sanificazione giornaliera dei locali, delle aree, degli ambienti e delle postazioni di lavoro (compresi gli strumenti informatici degli uffici), delle pulizie di fine turno nonché di interventi periodici.

Viene reso obbligatorio, con l’ausilio dell’azienda, adottare precauzioni igieniche personali e, soprattutto, l’adozione di dispositivi di protezione individuale come le mascherine (della tipologia corrispondente a quella indicata nelle disposizione dell’autorità sanitaria) e l’utilizzo di detergenti, predisposti dall’azienda, corrispondenti a quelli indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (2).

Distanze inferiori a un metro.

Ove non fosse possibile, per la tipologia lavorativa, mantenere una distanza inferiore a un metro tra i lavoratori, è necessario l’utilizzo delle mascherine e di altri dispositivi come guanti, occhiali, tute, camici, cuffie, ecc..

  1. Riunioni in presenza, eventi, formazione e spostamenti interni

Mentre ogni spostamento interno deve essere limitato il più possibile, viene stabilito un generale divieto di riunioni in presenza, se non per ragioni di necessità e urgenza (in tal caso deve essere ridotta al massimo la partecipazione e garantito la distanza interpersonale più volte vista di un metro, oltre all’aerazione dei locali).

Salva la possibilità di riunioni a distanza, sono sospesi e annullati tutti gli incontri interni e ogni attività di formazione in aula, anche se obbligatoria e già organizzata.

Viene espressamente previsto che “il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini per tutti i ruoli e le funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovuto all’emergenza in corso non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento delle specifiche mansioni e/o funzioni.

  1. Spazi comuni

L’accesso a tali spazi (mense, spogliatoi, distributori, aree fumatori, per i quali sono previste le già viste misure quotidiane di sanificazione) è contingentato con previsione di continua ventilazione dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno e con il “solito” mantenimento della distanza interpersonale.

  1. Turni, trasferte, lavoro agile

Ferma restando la sospensione di tutte le trasferte e di tutti i viaggi nazionali e internazionali, limitatamente al periodo dell’emergenza sanitaria è possibile:

  • chiudere i reparti diversi dalla produzione o quelli per i quali si può procedere adottando il “lavoro agile” di cui alla L. 81/2017;
  • rimodulare i livelli produttivi;
  • assicurare un piano di turnazione della produzione che diminuisca al massimo i contatti tra lavoratori, creando “gruppi autonomi, distinti e riconoscibili”;
  • utilizzare il lavoro agile per attività che lo consentano, utilizzando gli ammortizzatori sociali disponibili rispetto agli istituti contrattuali.
  1. Gestione di un’emergenza, Sorveglianza Sanitaria, Medico competente, RSL

Viene ribadita la ormai nota procedura da adottare in caso di persona sintomatica in azienda, per la quale in presenza di febbre o di sintomi è prevista l’immediata dichiarazione all’ufficio del personale, l’isolamento della medesima e degli altri presenti e l’immediato avvertimento delle autorità sanitarie o del numero di emergenza 1500.

La sorveglianza sanitaria, anche periodica, deve proseguire privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

 

 

Il provvedimento:

https://www.univa.va.it/web_v4/site.nsf/dx/Protocollo%20Condiviso.pdf/$file/Protocollo%20Condiviso.pdf 

 

(1) L’articolo prevede:” 9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente  alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.” A propria volta, i numeri precedenti, dispongono: “7)  In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: 

  1. a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle imprese di modalità’ di lavoro agile per le attività’ che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalità’ a distanza; 
  2. b) siano incentivate le ferie e  i congedi retribuiti per i dipendenti nonché’ gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 
  3. c)  siano  sospese  le attività’  dei reparti aziendali  non indispensabili alla produzione; 
  4. d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale; 
  5. e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; 

    8) per le sole attività’ produttive si  raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli  spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni”: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg.

(2) https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf