MINISTERO DELL’INTERNO

INDICAZIONI AI PREFETTI

 

13 Marzo 2020

 

COMPORTAMENTI E REGOLE (DPCM 11 MARZO)

Il Ministero dell’Interno ha inviato ai Prefetti due Circolari contenenti indicazioni sulle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’11 marzo 2020, finalizzate al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto.

ATTIVITA’ COMMERCIALI CONSENTITE

Ferme restando, in quanto compatibili, le precedenti misure (8 e 9 marzo, applicabili fino al 3 aprile, per le quali, v. qui: https://studiolegalebroglia.com/2020/03/09/733/) viene precisato che quanto previsto si applica anche agli spostamenti per il rientro alla propria abitazione. Tali ultime disposizioni sono efficaci fino al 25 marzo.

Ad eccezione delle attività indicate nell’Allegato 1 di cui al DPCM (generi alimentari e di prima necessità: https://studiolegalebroglia.com/2020/03/11/dpcm-11-marzo-2020-il-testo-del-decreto/), per le quali è comunque imposto il necessario rispetto della distanza di almeno 1 metro tra le persone, sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio (piccole attività, media e grande distribuzione) e i mercati (indipendentemente dalla tipologia di attività svolta), ad eccezione delle attività di sola vendita di generi alimentari, oltre alle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Sospesi anche i servizi di ristorazione ad esclusione di mense e catering continuativi su base contrattuale (ossia con in atto prestazioni e servizi continuativi, contrattualizzati). Resta possibile l’attività di ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento sia per il trasporto.

Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio, di rifornimento carburante, nelle stazioni ferroviarie e aeroportuali, marittime, lacustri e negli ospedali.

Le Autorità regionali potranno disporre ulteriori provvedimenti in relazione alla programmazione del servizio di trasporto pubblico locale.

SPOSTAMENTI

Viene espressamente sottolineato che la finalità del provvedimento in esame è quella di evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Fermi il divieto assoluto di mobilità per le persone sottoposte a quarantena e la raccomandazione, per coloro che manifestino sintomi da infezione e febbre superiore a 37,5 gradi di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo ogni contatto con altre persone, viene ribadito che costituiscono legittimi (“validi”) motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute, di necessità già individuate (v. link sopra).

Queste regole si applicano sia agli spostamenti all’interno del proprio comune sia agli spostamenti da un comune all’altro (e quindi anche per il rientro alla propria abitazione).

Situazioni di necessità

Gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili: approvvigionamento alimentare, gestione quotidiana di animali domestici o svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di un metro.

Ne deriva che, come indicato anche da primi autorevoli commentatori (https://www.ictlex.net/?p=2805), l’attività all’aria aperta e in particolare l’attività motorio sportiva sembrerebbe consentita solo in presenza di una comprovata situazione di necessità (per es. riabilitativa) o, meglio, per una “primaria esigenza non rinviabile”.

SANZIONI

Utile il richiamo alla disciplina sanzionatoria in caso di inosservanza delle misure adottate: l’art. 15 del D.L. 14/2020, fatta salva l’applicabilità di sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, prevede che “la violazione degli obblighi imposti … a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata … con la chiusura dell’esercizio o dell’attività …” (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/SG).

Non pare inutile sottolineare che vengono invitate le Forze di Polizia e i Sindaci ad una pronta attivazione dei Comandi di Polizia Municipale per l’adozione delle iniziative atte ad assicurare la trasmissione dei verbali di accertamento (in applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981) per l’irrogazione da parte del Prefetto, delle sanzioni, da graduarsi, quanto alla durata, alla gravità della violazione.

Si rammenta, altresì, rinviando alle indicazioni di cui infra, all’applicabilità, estesa per i motivi di urgenza e necessità dell’emergenza in atto, delle disposizioni in materia di sequestro (art 321 c.p.p.).

Infine, viene attribuita al personale delle Forze Armate, con provvedimento prefettizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza per assicurare l’attuazione delle misure di contenimento.

Qui il provvedimento: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_12_marzo_2020_gab.pdf.

 

LAVORO AGILE PER LA P.A.

Lavoro agile fino al 25 marzo per i dipendenti del ministero dell’Interno, anche delle sedi periferiche allo scopo di limitare la presenza in sede del solo personale destinato alle attività indifferibili che non possono essere svolte in modalità da remoto al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa.

Qui il provvedimento: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/covid19_nota_a_prefetture.pdf.