Coronavirus. La sorte dei rapporti contrattuali per aziende e consumatori.

 

7 Marzo 2020

di Andrea Broglia

 

La repentina diffusione dell’ormai noto Coronavirus, il Codiv-19, sta mettendo, e certamente metterà ulteriormente a dura prova, l’economia nazionale.

 

In questo quadro in continua evoluzione sono direttamente coinvolte moltissime imprese e innumerevoli consumatori.

 

Dal primo punto di vista sono infatti evidenti e intuibili le molteplici difficoltà che le piccole e grandi imprese stanno incontrando, anche in relazione ai provvedimenti restrittivi delle Autorità nazionali, con riferimento agli approvvigionamenti, alle forniture, alla regolarità dei tempi di consegna, alla pratica possibilità di dare corso, seguito e regolare adempimento ai contratti in corso, siano essi a esecuzione immediata o differita.

 

Dal secondo punto di vista, quello dei consumatori, è altrettanto evidente che le conseguenze di quanto sta avvenendo (non solo in Italia ma ormai pressoché ovunque), abbia riflessi, ad esempio, sulle prenotazioni di eventi, viaggi in treno, aereo o altri mezzi,, concorsi, partite di calcio, abbonamenti a circoli sportivi e così via.

 

La sorte dei contratti per le aziende.

 

La regola principale nell’adempimento delle obbligazioni è stabilita dall’art. 1218 del codice civile, il quale prevede che il “debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (ovvero diligentemente, art. 1176 o parzialmente, art. 1181 c.c.), è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”

 

L’art. 1256 del codice civile individua dunque le ipotesi in cui l’ordinamento ricollega al verificarsi di una particolare situazione, l’estinzione dell’obbligazione che, in presenza di un evento non imputabile al debitore, estingue l’obbligazione a motivo della inesigibilità definitiva della prestazione.

 

Non è certo questa la sede per una approfondita disamina dell’istituto; vale peraltro la pena sottolineare che, se nei contratti stipulati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale non siano state previste particolari clausole come quelle che prevedono, in talune ipotesi, la configurabilità della c.d. “forza maggiore” (su cui, brevemente, infra), al verificarsi della oggettiva impossibilità della prestazione che non sia imputabile al debitore, consente la risoluzione del contratto ad esecuzione immediata mentre, nel caso di contratti a esecuzione periodica o differita, sarà possibile, per la parti, rinegoziare termini e condizioni.

 

In altre parole: in presenza di fatti, circostanze ed elementi oggettivi quali l’imposizione di provvedimenti prescrittivi, limitativi o impeditivi disposti dall’Autorità Pubblica (si pensi, ad esempio, ai provvedimenti restrittivi delle attività commerciali), in presenza di contratti a efficacia immediata, si sarà in presenza di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione che darà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale. Ove si trattasse di contratti a esecuzione continuata o periodica, la parte “impossibilitata”, come detto per fatto oggettivo (e soggettivo derivante da non imputabilità alla stessa della circostanza) potrà sospendere la propria prestazione; in tal caso, come evidente, si potranno negoziare nuovamente prestazioni e obbligazioni.

 

Si noti che, in talune ipotesi, sarà possibile negoziare nuovamente le condizioni a motivo della possibile “parziale” impossibilità sopravvenuta o per la eccessiva onerosità, sopravvenuta, della stessa. Ciò potrà comportare e/o consentire, a seconda delle specifiche circostanze, il possibile diritto di una parte alla riduzione della controprestazione.

 

Come accennato più sopra, è prassi, nei contratti commerciali, soprattutto internazionali, prevedere clausole relative alla c.d. “forza maggiore” (spesso relegate nelle ultime ore delle negoziazioni, perché ritenute solo “ancillari” e di poca rilevanza: è probabile che queste “abitudini”, in conseguenza degli accadimenti di queste settimane, saranno riviste[1]).

 

Va da sé che, in presenza di una clausola di tale tipo, nei contratti a esecuzione continuata o periodica o comunque differita, la prestazione resterà sospesa sino a quando non diverrà nuovamente eseguibile mentre potrà essere risolto nei casi di prestazioni ad esecuzione immediata.

 

La sorte dei contratti per i consumatori.

 

Tutti noi, nella nostra veste di consumatori, potremmo dover fare i conti con le conseguenze dell’attuale difficile situazione sanitaria e, di riflesso, economica e sociale.

 

Il tema riguarda prenotazioni, biglietti, viaggi, eventi, corsi, spettacoli, manifestazioni sportive soggette a sospensione, riprogrammazione, annullamenti e/o cancellazioni.

 

Viaggi e prenotazioni.

 

Il Governo è recentemente intervenuto (e stante la dinamicità della situazione sarà opportuno seguirne costantemente le ulteriori disposizioni e provvedimenti), con il D.L. 2 marzo 2020 n. 9[2], contenente misure urgenti per affrontare l’attuale quadro economico, sociale, sanitario.

 

Il Decreto, ancora da convertire, prevede sensibili riduzioni per le garanzie dei consumatori, sostanzialmente conferendo facoltà a tour operator e aziende di optare, anziché per i rimborsi in denaro previsti in tema di pacchetti turistici e annullamenti dal Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2001[3]), per il rilascio di voucher sostitutivi e buoni da utilizzarsi dai turisti e dai viaggiatori entro un anno.

 

Per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo, l’art. 28 del Decreto prevede, in particolare, come segue:

 

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici 

 

  1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile,

ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della  prestazione  dovuta  in

relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo,

nelle acque interne o terrestre stipulati: 

a) dai soggetti nei confronti dei  quali  e’  stata  disposta  la

quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare

fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorita’  sanitaria

competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi

dell’articolo 3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, con

riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo  periodo

di quarantena o permanenza domiciliare

b) dai  soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari  di  un

provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal

contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del

Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge  23

febbraio 2020, n. 6,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da

eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; 

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i  quali

e’  disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva   ovvero   la

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte

dell’autorita’ sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le

strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  di  trasporto  da

eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 

d) dai soggetti che hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con

partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio   come

individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,

n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo

di efficacia dei predetti decreti; 

e)                dai  soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a

concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni

o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione

in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico,

sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al

pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita’ competenti in

attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell’articolo  3  del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo  ai  contratti  di

trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti

provvedimenti; 

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio,  acquistati  in

Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove  sia  impedito  o

vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione  della  situazione

emergenziale epidemiologica da COVID-19. 

  1. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il  ricorrere

di una delle situazioni di cui  al  medesimo  comma  1  allegando  il

titolo di  viaggio  e,  nell’ipotesi  di  cui  alla  lettera  e),  la

documentazione attestante la programmata partecipazione ad una  delle

manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella  medesima  lettera

e). Tale comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni decorrenti: 

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma  1,  lettere

da a) a d); 

b) dall’annullamento, sospensione o  rinvio  del  corso  o  della

procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell’iniziativa   o

dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e); 

c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi  di  cui  al

comma 1, lettera f). 

  1. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al

comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il  titolo

di viaggio ovvero all’emissione di un  voucher  di  pari  importo  da

utilizzare entro un anno dall’emissione. 

  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche

nei casi in cui il titolo di viaggio  sia  stato  acquistato  per  il

tramite di un’agenzia di viaggio. 

  1. I soggetti di cui  al comma  1  possono  esercitare,  ai  sensi

dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.  79,  il

diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da  eseguirsi

nei periodi di ricovero, di quarantena con  sorveglianza  attiva,  di

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva  ovvero  di

durata  dell’emergenza  epidemiologica   da   COVID-19   nelle   aree

interessate dal contagio come individuate dai  decreti  adottati  dal

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell’articolo  3  del

decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6.  In   caso   di   recesso,

l’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto  sostitutivo

di qualita’ equivalente o superiore, puo’ procedere al  rimborso  nei

termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato  decreto

legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo’ emettere  un  voucher,

da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo  pari  al

rimborso spettante. 

  1. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2,

lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  il  rimborso

puo’ essere effettuato anche mediante l’emissione di  un  voucher  di

pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

  1. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede  al  rimborso

del  corrispettivo  versato  per  il  titolo  di  viaggio  in  favore

dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo

da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

  1. Le disposizioni di cui al presente  articolo costituiscono,  ai

sensi dell’articolo 17 della legge del  31  maggio  1995,  n.  218  e

dell’articolo 9 del  regolamento  (CE)  n.  593/2008  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008,  norme  di  applicazione

necessaria. 

  1. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta

dal 23 febbraio al 15 marzo  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2  del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti

attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4,  del

decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto  di

recesso del viaggiatore prima dell’inizio del  pacchetto  di  viaggio

nonche’ l’articolo 1463 del codice civile. Il rimborso  puo’  essere

effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di  pari  importo

da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

 

Resta, per finire questa breve e incompleta digressione, il complessivo tema degli eventi annullati, in cui si confronteranno e scontreranno, è facile prevederlo, posizioni di tutela dell’azienda soggetta a provvedimenti dell’Autorità emessi in circostanze assolutamente particolari e posizioni di maggior favore per i Consumatori, con notevole sviluppo del contenzioso anche tramite le Associazioni rappresentative.

 

[1]  Al riguardo, con particolare riferimento alla contrattualistica internazionale, si veda: A. Capoluongo, Force Majeure e contrattualistica ai tempi del Coronavirus, in https://www.cyberlaws.it/2020/force-majeure-e-contrattualistica-ai-tempi-del-coronavirus/.

[2]  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg

[3] https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307520490277