Coronavirus. La sorte dei rapporti contrattuali per aziende e consumatori.
7 Marzo 2020
di Andrea Broglia
La repentina diffusione dell’ormai noto Coronavirus, il Codiv-19, sta mettendo, e certamente metterà ulteriormente a dura prova, l’economia nazionale.
In questo quadro in continua evoluzione sono direttamente coinvolte moltissime imprese e innumerevoli consumatori.
Dal primo punto di vista sono infatti evidenti e intuibili le molteplici difficoltà che le piccole e grandi imprese stanno incontrando, anche in relazione ai provvedimenti restrittivi delle Autorità nazionali, con riferimento agli approvvigionamenti, alle forniture, alla regolarità dei tempi di consegna, alla pratica possibilità di dare corso, seguito e regolare adempimento ai contratti in corso, siano essi a esecuzione immediata o differita.
Dal secondo punto di vista, quello dei consumatori, è altrettanto evidente che le conseguenze di quanto sta avvenendo (non solo in Italia ma ormai pressoché ovunque), abbia riflessi, ad esempio, sulle prenotazioni di eventi, viaggi in treno, aereo o altri mezzi,, concorsi, partite di calcio, abbonamenti a circoli sportivi e così via.
La sorte dei contratti per le aziende.
La regola principale nell’adempimento delle obbligazioni è stabilita dall’art. 1218 del codice civile, il quale prevede che il “debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (ovvero diligentemente, art. 1176 o parzialmente, art. 1181 c.c.), è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
L’art. 1256 del codice civile individua dunque le ipotesi in cui l’ordinamento ricollega al verificarsi di una particolare situazione, l’estinzione dell’obbligazione che, in presenza di un evento non imputabile al debitore, estingue l’obbligazione a motivo della inesigibilità definitiva della prestazione.
Non è certo questa la sede per una approfondita disamina dell’istituto; vale peraltro la pena sottolineare che, se nei contratti stipulati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale non siano state previste particolari clausole come quelle che prevedono, in talune ipotesi, la configurabilità della c.d. “forza maggiore” (su cui, brevemente, infra), al verificarsi della oggettiva impossibilità della prestazione che non sia imputabile al debitore, consente la risoluzione del contratto ad esecuzione immediata mentre, nel caso di contratti a esecuzione periodica o differita, sarà possibile, per la parti, rinegoziare termini e condizioni.
In altre parole: in presenza di fatti, circostanze ed elementi oggettivi quali l’imposizione di provvedimenti prescrittivi, limitativi o impeditivi disposti dall’Autorità Pubblica (si pensi, ad esempio, ai provvedimenti restrittivi delle attività commerciali), in presenza di contratti a efficacia immediata, si sarà in presenza di una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione che darà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale. Ove si trattasse di contratti a esecuzione continuata o periodica, la parte “impossibilitata”, come detto per fatto oggettivo (e soggettivo derivante da non imputabilità alla stessa della circostanza) potrà sospendere la propria prestazione; in tal caso, come evidente, si potranno negoziare nuovamente prestazioni e obbligazioni.
Si noti che, in talune ipotesi, sarà possibile negoziare nuovamente le condizioni a motivo della possibile “parziale” impossibilità sopravvenuta o per la eccessiva onerosità, sopravvenuta, della stessa. Ciò potrà comportare e/o consentire, a seconda delle specifiche circostanze, il possibile diritto di una parte alla riduzione della controprestazione.
Come accennato più sopra, è prassi, nei contratti commerciali, soprattutto internazionali, prevedere clausole relative alla c.d. “forza maggiore” (spesso relegate nelle ultime ore delle negoziazioni, perché ritenute solo “ancillari” e di poca rilevanza: è probabile che queste “abitudini”, in conseguenza degli accadimenti di queste settimane, saranno riviste[1]).
Va da sé che, in presenza di una clausola di tale tipo, nei contratti a esecuzione continuata o periodica o comunque differita, la prestazione resterà sospesa sino a quando non diverrà nuovamente eseguibile mentre potrà essere risolto nei casi di prestazioni ad esecuzione immediata.
La sorte dei contratti per i consumatori.
Tutti noi, nella nostra veste di consumatori, potremmo dover fare i conti con le conseguenze dell’attuale difficile situazione sanitaria e, di riflesso, economica e sociale.
Il tema riguarda prenotazioni, biglietti, viaggi, eventi, corsi, spettacoli, manifestazioni sportive soggette a sospensione, riprogrammazione, annullamenti e/o cancellazioni.
Viaggi e prenotazioni.
Il Governo è recentemente intervenuto (e stante la dinamicità della situazione sarà opportuno seguirne costantemente le ulteriori disposizioni e provvedimenti), con il D.L. 2 marzo 2020 n. 9[2], contenente misure urgenti per affrontare l’attuale quadro economico, sociale, sanitario.
Il Decreto, ancora da convertire, prevede sensibili riduzioni per le garanzie dei consumatori, sostanzialmente conferendo facoltà a tour operator e aziende di optare, anziché per i rimborsi in denaro previsti in tema di pacchetti turistici e annullamenti dal Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2001[3]), per il rilascio di voucher sostitutivi e buoni da utilizzarsi dai turisti e dai viaggiatori entro un anno.
Per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo, l’art. 28 del Decreto prevede, in particolare, come segue:
Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici
- Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo,
nelle acque interne o terrestre stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e’ stata disposta la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorita’ sanitaria
competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con
riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo
di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da
eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali
e’ disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte
dell’autorita’ sanitaria competente ovvero il ricovero presso le
strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da
eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con
partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo
di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a
concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita’ competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di
trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti
provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in
Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o
vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione
emergenziale epidemiologica da COVID-19.
- I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere
di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il
titolo di viaggio e, nell’ipotesi di cui alla lettera e), la
documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle
manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera
e). Tale comunicazione e’ effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere
da a) a d);
b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della
procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o
dell’evento, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al
comma 1, lettera f).
- Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo
di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da
utilizzare entro un anno dall’emissione.
- Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche
nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il
tramite di un’agenzia di viaggio.
- I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi
dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il
diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi
nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di
durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree
interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso,
l’organizzatore puo’ offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo
di qualita’ equivalente o superiore, puo’ procedere al rimborso nei
termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure puo’ emettere un voucher,
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante.
- In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso
puo’ essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di
pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
- Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso
del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore
dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro un anno dall’emissione.
- Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai
sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e
dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione
necessaria.
- Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione disposta
dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti
attuativi, si applica quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di
recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio
nonche’ l’articolo 1463 del codice civile. Il rimborso puo’ essere
effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Resta, per finire questa breve e incompleta digressione, il complessivo tema degli eventi annullati, in cui si confronteranno e scontreranno, è facile prevederlo, posizioni di tutela dell’azienda soggetta a provvedimenti dell’Autorità emessi in circostanze assolutamente particolari e posizioni di maggior favore per i Consumatori, con notevole sviluppo del contenzioso anche tramite le Associazioni rappresentative.
[1] Al riguardo, con particolare riferimento alla contrattualistica internazionale, si veda: A. Capoluongo, Force Majeure e contrattualistica ai tempi del Coronavirus, in https://www.cyberlaws.it/2020/force-majeure-e-contrattualistica-ai-tempi-del-coronavirus/.
[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
[3] https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-06-06&task=dettaglio&numgu=129&redaz=011G0123&tmstp=1307520490277