Corona Virus: obblighi datoriali e suggerimenti

Il fenomeno dell’ormai noto Coronavirus (Covid–19) sta provocando, in molte zone del paese, diffuse preoccupazioni, sia nei cittadini sia nelle imprese e, di conseguenza, nei datori di lavoro e nei dipendenti e collaboratori.

Non devono essere dimenticate, in queste circostanze, le diverse normative che impongono al datore di lavoro:

  • il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008),
  • le disposizioni in materia di responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001),
  • le normative in materia di tutela e protezione dei dati personali (Reg. Europeo n. 679/206 e D.Lgs. 101/2018) nonché
  • le ulteriori disposizioni in materia giuslavoristica.

In primo luogo è opportuno ricordare che, allo scopo di contenere la diffusione del virus, il Ministero della Salute, lo scorso 3 febbraio, ha chiesto ai datori di lavoro di monitorare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adottando le misure più idonee per ridurli (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp).

Utile approfondire anche le indicazioni del Ministero della Salute, pubblicate ieri 3 marzo, al fine di evitare lo “stigma sociale” da corona virus, tratte dalle indicazioni dell’OMS (https://www.iss.it/?p=5348).

Il virus in questione è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio per mezzo di saliva, tossendo e starnutendo, mediante contatti personali diretti, tramite le mani, già contaminate, con ulteriore contatto con gli occhi, il naso, la bocca.

Il Ministero della Salute, nella ricordata Circolare, ribadendo che le migliori e più adatte indicazioni operative possono essere ottenute attraverso le autorità Sanitarie Regionali o mediante il numero verde del Ministero della Salute (1500), fornisce, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), alcune indicazioni operative: la responsabilità di tutela in relazione al rischio biologico, con la collaborazione del medico competente, è in capo al datore di lavoro.

Le misure da adottare devono tenere conto della situazione di rischio; in relazione a questo aspetto, allo stato, l’identificazione dei casi e dei contatti a rischio appaiono confinate solamente rispetto a coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con soggetti ammalati.

Sempre allo stato e nell’attesa di ulteriori sviluppi (attesi anche nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo), si ritiene sufficiente adottare comuni misure preventive della diffusione di malattie trasmesse per via respiratoria e, in particolare:

  • Lavarsi frequentemente le mani;
  • Porre attenzione alla igiene delle superfici;
  • Evitare contatti stretti e protratti con persone con sintomi influenzali e
  • Adottare ogni ulteriore misure di prevenzione indicata dal datore di lavoro.

Si veda, ulteriormente, il “poster” informativo pubblicato dal Ministero della Salute con dieci comportamenti da seguire”: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_allegato.pdf.

Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponda alla definizione di caso sospetto si provvederà, direttamente o come indicato dall’azienda, a contattare i servizi sanitari comunicando la presenza di caso sospetto di infezione da Covid-19.

I casi sospetti sono indicati nell’allegato citato come segue:

  1. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI – (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica1 E almeno una delle seguenti condizioni:
  • storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure
  • il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.
  1. Una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:
  • contatto stretto3 con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure
  • ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia; oppure
  • ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov.

In dette ipotesi, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, è necessario:

  • Evitare contatti diretti con il soggetto;
  • Se disponibile, fornire il soggetto di una maschera di tipo chirurgico;
  • Lavarsi accuratamente le mani e prestare particolare attenzione alle superfici corporee eventualmente in contatto con i fluidi corporei;
  • Far eliminare, direttamente dal soggetto, i fazzoletti di carta utilizzati e smaltirli unitamente ai materiali infetti prodotti durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

Norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile SPP, il Medico Competente e le eventuali altre figure aziendali deputate alla gestione della sicurezza e salute, deve considerare l’eventuale aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con l’integrazione dei rischi inerenti gli “agenti biologici”, ovviamente tenendo nel debito conto la attuale situazione, in costante evoluzione.

E’ opportuno che il Datore di lavoro consideri l’adozione di misure preventive atte a innalzare il livello di sicurezza aziendale e, in base alle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie e/o nazionali o locali, valutare l’opportunità di:

  1. Individuare DPI eventualmente adeguati (Dispositivi di protezione individuale: ad es. mascherine, guanti, ecc.);
  2. Predisporre un piano di emergenza specifico in caso di contagio;
  • Assicurarsi che il Medico competente prenda in considerazione la definizione di un protocollo speciale sulla sorveglianza sanitaria.

Il datore dovrebbe prendere in attenta considerazione anche l’eventuale predisposizione di materiale informativo facilmente accessibile o distribuito al personale e, in ogni caso, valutare l’eventuale adozione di ulteriori misure, quali, a titolo meramente esemplificativo:

  • Informare tutti i lavoratori attraverso poster informativi, e-mail informative ed istruzioni pratiche sul reale rischio, evitando inutili allarmismi e fornendo consigli sui corretti comportamenti da tenere (utilizzando informative del ministero della salute sopra ricordate);
  • Invitare i lavoratori che presentino sintomi respiratori e/o febbre o che vivano a stretto contatto con persone che presentano gli stessi sintomi a rimanere a casa e a non presentarsi al lavoro. Invitare gli stessi a contattare i numeri di riferimento (1500) o il proprio medico di base per approfondire la propria condizione;
  • Evitare, ove possibile, attività̀, incontri e riunioni aziendali che dovranno essere effettuate con strumenti informatici;
  • Quando possibile preferire, se del caso, strumenti quali lo smart working;
  • Limitare il più possibile le trasferte dei lavoratori;
  • Preferire comunicazioni via e-mail e telefono piuttosto che in presenza;
  • Se possibile evitare riunioni che possano prevedere stretto contatto tra persone;
  • Organizzare le mense in modo tale che il numero di persone contemporaneamente presenti sia il più basso possibile, cercando di mantenere le distanze tra un lavoratore ed un altro di 1 o, meglio, 2 metri;
  • Installare nelle aziende e negli uffici dispenser di soluzione idroalcolica disinfettante;
  • Prevedere, ove possibile, una raccolta e smaltimento dei rifiuti sicuro in bidoni chiusi apribili con pedale;
  • Sanificare più volte al giorno le maniglie delle porte, i pulsanti, le cornette dei telefoni fissi, le tastiere ed i mouse, una volta al giorno gli schermi dei pc;
  • Se possibile sanificare più volte al giorno con spray disinfettanti i filtri delle strutture di aerazione;
  • Effettuare più volte al giorno ricambi d’aria completi degli uffici e delle zone ove sono presenti lavoratori;
  • Sanificare più volte al giorno i piani di lavoro e le scrivanie;
  • Lavoratrici in gravidanza: in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il datore valuterà i dipendenti con particolari condizioni di salute e adotterà, se del caso, misure specifiche.

Responsabilità degli Enti (D.Lgs. 231/2001)

La mancata adozione delle misure più adeguate di tutela potrebbe esporre l’azienda alla responsabilità di cui alla normativa sopra indicata.

L’imputabilità alla società potrebbe infatti derivare, nelle attuali condizioni, dall’art. 25 – septies del D.Lgs. 231/2001, in relazione agli aspetti di colpa organizzativa connessi alla violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come ad esempio in caso di omessa o insufficiente sorveglianza sanitaria o per la mancata valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente.

Questi aspetti potrebbero essere affrontati dalle aziende che abbiano adottato un Modello Organizzativo ai sensi della normativa in discorso, anche mediante confronto con l’Organismo di Vigilanza e gli organi deputati alla gestione del rischio (RSPP, Medico Competente).

Protezione dei dati personali e Privacy

Anche il Garante della Privacy è intervenuto sul tema del Corona Virus (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117), rilevando come la normativa d’urgenza adottata nelle ultime settimane preveda che chiunque abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni in zone a rischio epidemiologico o nelle cosiddette “zone rosse” (i comuni individuati come possibili zone focolaio del virus), debba comunicarlo alla azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base il quale provvederà agli accertamenti previsti, come ad esempio l’isolamento “fiduciario”.

Fermo restando l’obbligo, per il lavoratore, di segnalare al datore qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro, il Garante ricorda come il Datore di Lavoro debba astenersi dal raccogliere, in modo sistematico e generalizzato, anche mediante specifiche richieste ai lavoratori o con indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore o dei suoi più stretti contratti o, comunque, rientranti nella sua sfera lavorativa: le finalità di prevenzione della diffusione del virus, ricorda l’Autorità, devono essere svolte esclusivamente dai soggetti che istituzionalmente esercitano, in modo qualificato, queste attività.

Le attività di accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi del virus nonché le informazioni sugli spostamenti degli individui spettano e sono riservate agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla Protezione Civile.

Il Datore può invitare i propri dipendenti a fare, se necessario, le comunicazioni sull’eventuale presenza di una situazione di pericolo anche predisponendo adeguati canali ma permane, vale la pena ricordarlo, sul dato di lavoro, l’obbligo di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal virus per la salute nel luogo di lavoro, unitamente agli obblighi di sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del Medico Competente, come ricordato sopra.

Non appaiono conformi, pertanto, iniziative di raccolta di informazioni e indagini sullo stato di salute, effettuate con o senza questionari che non siano eseguite mediante il rispetto delle norme di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e, di conseguenza, nell’attenta adozione di misure di minimizzazione e rispetto del principio di necessità del trattamento.

La finalità di prevenzione potrebbe pertanto essere meglio o più adeguatamente perseguita mediante l’apposizione di avvisi, cartelli e poster nei locali aziendali, che invitino i lavoratori al rispetto delle prescrizioni e dei consigli delle autorità preposte; ulteriormente, potrebbe essere valutata l’opportunità dell’invio di e-mail al personale e ai fornitori, al fine di evitare comportamenti a rischio; in ogni caso, pare opportuno il coinvolgimento del Medico Competente per eventualmente accertare l’assenza di sintomi influenzali.

Smart Working

Il primo marzo è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene ulteriori misure applicative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).

L’art. 4 del Decreto riconosce ai datori di lavoro la possibilità di implementare il c.d. smart working, senza accordo individuale, su tutto il territorio nazionale per la durata dell’emergenza (fino al 31 luglio, al momento).

Nonostante non sia necessario l’accordo individuale, il datore deve comunque rispettare le disposizioni della Legge n. 81/2017, a iniziare dalle informazioni relative alla salute e alla sicurezza sula lavoro, per quanto in questo periodo semplificata (sul sito dell’Inail è possibile scaricare il modello).

Rimane il vincolo delle mansioni, che devono essere quelle usuali e quello relativo alle dotazioni, da fornirsi da parte del datore.

Non è questa la sede per affrontare la vasta e interessante tematica dello smart working. Pare peraltro opportuno ricordare brevemente che, accanto ai molti vantaggi, lo strumento porta con sé, da altro punto di vista, diverse implicazioni di cui è necessario tenere conto; ad esempio:

  • Misure di sicurezza dei sistemi utilizzati da remoto:
  • Politiche organizzative necessarie (regolamenti, mezzi, dispositivi, tecnologie, piani di lavoro);
  • Tematiche di protezione dei dati del lavoratore ma anche dell’azienda in relazione ai pericoli del lavoro da remoto.