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Privacy e droni

 

Privacy e Droni

Lo scorso luglio un attacco informatico perpetrato durante una gara di droni in svolgimento a Torino ha evidenziato in modo eclatante alcune delle tematiche cui le nuove tecnologie ci espongono ogni giorno di più  (https://www.lastampa.it/torino/2019/07/13/news/attacco-hacker-durante-la-sfida-dei-droni-la-corsa-sul-po-si-ferma-e-poi-riprende-1.36994369).

I droni, infatti, sono apparecchi che possono essere utilizzati per scopi ricreativi e di svago ma anche per attività professionali o di impresa: si pensi ai tanti ragazzi che amano far decollare i propri aeromodelli nei parchi cittadini o in zone all’aperto, ma anche alle notevoli e possibili applicazioni professionali e industriali che questi velivoli consentono: nella protezione civile, nell’edilizia, nell’agricoltura e in tanti altri settori. In questi campi, dall’agricoltura allo spettacolo, dalla difesa alla manutenzione, sino alla ricerca di persone disperse, si assiste a una crescita esponenziale dell’utilizzo di questi apparecchi, sempre più sofisticati. Esistono oggi, è noto, aeromodelli venduti addirittura nei supermercati e altri che si trovano solo in negozi specializzati.

La prima distinzione da farsi in relazione ai droni riguarda la presenza di un pilota sull’apparecchio (manned aircraft system) o meno (unmanned aircraft system): i droni, ovviamente, fanno parte di questa seconda categoria (“veicoli senza pilota”: “UAS”).

Il contesto normativo europeo

La legislazione europea è contenuta nel Regolamento (UE) nr. 1139 del 4 luglio 2018, istitutivo dell’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea.

In tema, anche l’attuale EDPB, un tempo Gruppo di Lavoro Articolo 29, è intervenuto con importanti indicazioni (si veda l’Opinion 1/2015 WP29: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=640602).

I droni rientrano nella definizione contenuta nell’Art. 3, nr. 30) del citato Reg. Eu 1139/2018: si tratta di “aeromobili senza equipaggio”, che operano o sono progettati “per operare autonomamente o essere pilotat(i) a distanza, senza pilota a bordo”. Il Regolamento prescrive (Artt. da 55 a 58) requisiti essenziali di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio (Art. 55), di conformità a determinate certificazioni (Art. 56), l’esecuzione e l’attuazione di misure, da parte della Commissione europea, volte a prescrivere, tra altre, norme e procedure specifiche anche per il rilascio, il mantenimento o la revoca delle certificazioni o dichiarazioni necessarie agli operatori, le procedure per l’immatricolazione e così via.

Su tale tessuto normativo si inseriscono nuove disposizioni europee che, in vigore dal primo luglio di quest’anno, saranno applicabili dal luglio 2020: il Regolamento di esecuzione nr. 947/2019 e il Regolamento delegato nr. 945/2019; il primo in tema di esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio e il secondo di requisiti di progettazione e fabbricazione degli apparecchi.

La legislazione italiana

Nel contesto italiano, con precipuo riferimento alle regole sulla sicurezza, le norme sono stabilite dall’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Quest’ultimo, con delibera del proprio Consiglio del 21 maggio 2018 (nr. 4/2018), ha approvato l’emendamento 4 dell’edizione 2 del Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, con il precipuo scopo di anticipare alcune disposizioni previste in sede europea dai Regolamenti indicati poco sopra. Vale la pena subito precisare che il Regolamento distingue, in attuazione dell’Art. 743 del Codice della Navigazione, i mezzi aerei a pilotaggio remoto in

  1. Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e in
  2. Aeromodelli (APR).

Mentre questi ultimi non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale o sportivo, sebbene in presenza di condizioni e limitazioni per l’utilizzo dello spazio aereo e nella garanzia di sicurezza di cose e persone al suolo, i cc.dd. SAPR sono impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca; per il loro utilizzo sono necessari una specifica Dichiarazione e le dovute Autorizzazioni, unitamente a un attestato per il pilota e una assicurazione.

Gli Aeromodelli a uso ricreativo o sportivo sono invece liberamente utilizzabili, anche se, ovviamente (e con alcune limitazioni dovute al peso), tenendo presente il generale divieto di sorvolo degli agglomerati urbani, le aree congestionate e le infrastrutture sensibili.

I consigli del Garante della Privacy

Il nostro Garante, stante la notevole diffusione degli apparecchi ad uso ricreativo e sportivo, è intervenuto per fornire utili e opportuni consigli (https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Utilizzo+di+droni+a+fini+ricreativi+e+privacy_+l%27infografica+del+Garante.pdf/482c901c-acc1-4aeb-9a9a-556376f84156?version=1.5)

In generale è dunque necessario, innanzi tutto, rispettare la privacy delle persone, oltre che informarsi attentamente sulle regole previste dall’Enac.

Se, pertanto, l’apparecchio è dotato di una fotocamera o di una telecamera, è indispensabile, nei luoghi pubblici, evitare di invadere spazi personali e riservati. Le eventuali riprese o fotografie realizzate sono utilizzabili solo con il consenso delle persone eventualmente ritratte, ad eccezione di particolari situazioni connesse alla libera manifestazione del pensiero. Se, di conseguenza, si volessero utilizzare le immagini mediante pubblicazione sui social media e, pertanto, mediante diffusione[1], sarà necessario accertarsi di avere ottenuto il consenso delle persone inquadrate, salvo esse siano irriconoscibili perché riprese da lontano oppure siano state opportunamente oscurate o coperte.

Quanto a beni e oggetti come veicoli, targhe, indirizzi, è sempre buona norma ricordare che si tratta certamente di informazioni personali e, pertanto, che non è consentita la loro diffusione così come che gli spazi e le aree private (abitazioni, giardini) sono protette dalle norme in materia di riservatezza delle persone (v., ad es., l’art. 615 bis cod. penale, “Interferenze illecite nella vita privata” ma anche, in generale, la fattispecie di cui al “Trattamento illecito di dati personali” prevista dal novellato Art. 167 del Cod. Privacy).

In generale il Garante, ma vorremmo dire anche il buon senso e l’educazione, prescrivono di evitare di invadere la sfera personale altrui, in particolare mediante apparecchi come quelli in esame che, controllati da remoto, possono dare la sensazione alle persone di essere osservate o addirittura spiate, soprattutto allorché il pilota, ossia l’utilizzatore del drone, non sia ben visibile ed eventualmente contattabile per chiarimenti o informazioni.

Sempre bene, pertanto, avvisare i vicini o i possibili soggetti interessati allorché si programmino voli in circostanze del genere, ad esempio per ispezionare eventuali danni subiti dal tetto di casa.

Ciò vale, evidentemente, anche per le eventuali registrazioni sonore, che potrebbero comportare l’acquisizione di discorsi, frasi, conversazioni, che non possono essere utilizzate salvo non siano in alcun modo riferibili a persone o a specifici contesti.

Un aspetto che non è più possibile evitare nell’utilizzo e nelle progettazione di questi apparecchi è determinato dalla necessità di rispettare i principi di privacy by design e privacy by default (v. Art. 25 Reg. Europeo nr. 679/2016, c.d. GDPR).

Il tema delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei droni è effettivamente pregnante, soprattutto se riguardato alla luce della ineludibile necessità di protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali ma anche, ovviamente, in relazione alla libertà di circolazione degli stessi.

Le regole predisposte dagli organismi europei, anche basate su rischi, sono tese a incoraggiare l’innovazione e a favorire lo sviluppo di questi apparecchi, purché nel rispetto di importanti principi come quello della necessaria controllabilità e manovrabilità in sicurezza, anche al fine della prevenzione di eventuali incidenti.

Saranno quindi sempre più necessarie adeguate misure tecniche e organizzative sia per fare in modo che gli aeromobili e gli aeromodelli siano costruiti tenendo nel debito conto i principi e le regole che abbiamo esaminato, sia perché, mediante altrettanto opportune e necessarie misure tecniche e operative, tali apparecchi consentano di essere utilizzati nel rispetto dei due principi fondamentali in materia: sicurezza e protezione delle persone, anche con riferimento alle informazioni che le riguardano.

[1] Ricordiamo la differenza esistente tra “comunicazione” e “diffusione” di dati personali: essa consiste nella qualità dei destinatari, ossia sul fatto che siano o meno individuabili. Si definisce “comunicazione” allorché la comunicazione sia, appunto, destinata a soggetti individuati o individuabili, anche se plurimi (messaggi email, telefonate, comunicazioni via fax); si qualifica, invece, “diffusione” quella inviata a destinatari non individuabili perché, di fatto, non rintracciabili (pubblicazione sul feed pubblico di un social; mediante televisione o radio, per esempio).